Visto per motivi familiari

Le modifiche introdotte con Decreto legge 89/2011, convertito con Legge n. 129/11, in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini UE e loro familiari, finalizzate al corretto recepimento della normativa dell’Unione europea (2004/38/CE) nell’ordinamento nazionale, hanno introdotto delle importanti novità riguardanti le richieste di visto per motivi familiari di cittadini UE residenti in Italia.

Le Rappresentanze italiane nel mondo non possono più rilasciare visti di ingresso nazionali di lunga durata per Ricongiungimento Familiare, ai cittadini stranieri, familiari di cittadini UE, cosi come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera b) e dall’art. 3 comma 2 del Decreto legislativo n. 30/2007, che accompagnano o raggiungono il cittadino UE in Italia.

A favore degli stessi, verificato il vincolo di parentela/coniugio con il cittadino UE, verrà invece rilasciato un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli, al solo fine dell’attraversamento delle frontiere.

L’eventuale richiesta di rilascio del Permesso di Soggiorno per ricongiungimento familiare potrà essere presentata solo ed esclusivamente agli Uffici Immigrazione delle Questure italiane. Solo ai predetti uffici potranno essere richieste le informazioni dettagliate riguardanti i requisiti e la documentazione necessari alla presentazione delle istanze.

I visti a favore della predetta categoria di familiari UE sono rilasciati gratuitamente (art. 5 D. Lgs 30/2007).

Dovendo presentare la documentazione comprovante il legame di parentela a degli Uffici Pubblici italiani, si raccomanda fortemente ai diretti interessati, una volta effettuata la legalizzazione presso il Minrex cubano, di provvedere alla traduzione dei documenti richiesti ed alla successiva legalizzazione presso la nostra Ambasciata a L’Avana.

I familiari di cittadini UE non hanno bisogno di prenotare appuntamenti per l’intervista. Abbiamo degli sportelli dedicati, aperti tutti i martedì il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

La domanda di visto dovrà essere effettuata personalmente da parte dei richiedenti, non prima di 90 gg. dalla data del viaggio, presso lo Sportello Visti dell’Ambasciata, ove gli interessati saranno intervistati in relazione allo scopo del viaggio e ai documenti presentati.

Le seguenti informazioni riguardano solo ed esclusivamente i congiunti ed i familiari di cittadini italiani e cittadini UE residenti in Italia entro il II* grado di parentela. ARTT. 2 e 3 DLgs. 30/2007 (Coniugi, figli, genitori, suoceri, fratelli e nonni).

Il visto per familiari viene rilasciato a titolo gratuito.